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Ordinanza n. 15 del 20-7-2010 Commercio itinerante
Inserito il 27 luglio 2010 alle 16:53:00 da pbria. IT - Notizie Albo Pretorio

Ordinanza sulla regolamentazione del commercio itinerante.

Vedi sezione Comunicazioni e avvisi.



COMUNE DI VILLAPIANA

PROVINCIA DI COSENZA

Via Campo della Libertà tel. 0981/505004 – 05 Fax 505677

 

ORDINANZA N° 15

DEL 20-07-2010

IL SINDACO

 

VISTE le disposizioni sul commercio itinerante;

CONSIDERATO che i titolari di autorizzazioni amministrative stanno creando problemi alla circolazione delle auto e dei pedoni:

 

ORDINA

 

CHE il commercio itinerante è consentito ai soli titolari di autorizzazione amministrativa, lo stesso deve essere esercitato con la modalità della legge n. 112/91 e s.m.i. e può essere svolto soltanto lunedì, mercoledì, venerdì, escluso i giorni di festività.

 

La sosta per l’esercizio del commercio in forma itinerante, sia alimentare che non alimentare, è vietato:

  1. su tutta la ex SS 106 (oggi strada provinciale) in territorio di Villapiana;
  2. in tutte le strade in cui la presenza dell’operatore possa essere causa di pericolo o di intralcio alla circolazione stradale secondo le indicazioni del Codice della strada;
  3. nelle aree poste a distanza inferiore a 100 mt dalle scuole, luoghi di culto;
  4. in tutti gli altri casi valutabili di volta in volta, in cui l’Amministrazione Comunale dovesse ravvisare per esigenze contingenti di pubblico interesse, l’incompatibilità di tale forma di commercio;
  5. nelle strade adiacenti alle aree individuate per i mercati alimentari e non.

 

La sosta per l’esercizio del commercio in forma itinerante deve avvenire esclusivamente in aree esterne alla sede stradale, in modo da non intralciare il traffico e nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la circolazione stradale, in nessun modo può essere effettuato in mezzo alla carreggiata stradale.

Per l’attività di vendita devono essere osservate tutte le disposizioni vigenti in materia con particolare riguardo a quelle igienico-sanitarie.

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 2 del D. Lgs. N. 114/1998 che consistono:

  1. chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o snza o fuori dal territorio previsto dall’autorizzazione stessa nonché senza l’autorizzazione o il permesso di cui all’art. 28, commi 9 e 10, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una tassa da euro 2.582,00 a euro 15.483,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce;
  2. chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti per l’esercizio del commercio, sulle aree pubbliche dalla deliberazione del Comune di cui all’art. 42 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 516,00 a 3.000,00 euro.

 

PER l’applicazione delle sanzioni di cui sopra, saranno eseguite sempre le procedure previste dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e s.m.i. del Regolamento Comunale per l’applicazione delle sanzioni amministrative per violazione alle somme del regolamento e delle ordinanze comunali, approvato con deliberazione consiliare N. 36 del 21/06/2001.

La presente ordinanza entra in vigore dal primo giorno di pubblicazione all’albo pretorio del Comune.

Gli agenti della forza pubblica e il personale di polizia municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.

 

Dalla Residenza Municipale 20/07/2010.

 

IL SINDACO

ROBERTO RIZZUTO


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